E’ nulla la permuta di un immobile pattuita dai coniugi in un accordo assunto anteriormente alla separazione e, in generale, sono invalide tutte le scritture private e i conseguenti atti pubblici volti a regolare in via preventiva gli effetti patrimoniali della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Corte App. L’Aquila sent. n.338 del 14/3/2025