La Riforma aggiunge un terzo comma dell’articolo 78 c.p.c.,
il giudice DEVE procedere alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento nei seguenti casi:
– quando il Pm abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, da entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
– quando è adottato un provvedimento di allontanamento del minore dall’ambiente familiare, ai sensi dell’articoloo 403 c.c. o di affidamento temporaneo del minore;
– quando dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
– quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni.
Con l’inserimento del quarto comma dell’articolo 78 c.p.c. poi si introduce una ulteriore facoltà di nomina del curatore speciale del minore, per l’ipotesi in cui al giudice i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; in questo caso il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.