L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma altresì nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
In altre parole, l’obbligazione degli ascendenti è subordinata all’imprescindibile condizione che entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti per il soddisfacimento delle esigenze dei figli per cui in caso di inadempimento o impossibilità di un genitore a tale obbligo, l’altro genitore è tenuto, in prima battuta, a far fronte per intero al mantenimento dei figli con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui, e solo secondariamente potrà rivolgersi agli ascendenti per un aiuto economico laddove anch’egli non abbia mezzi sufficienti per onerare il proprio obbligo.
Trib. Genova sent. 15 aprile 2024
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