Costituisce violazione dell’obbligo di assistenza familiare il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, e del coniuge, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione. Perchè sussista il reato pertanto è necessario sotto il profilo oggettivo il mancato pagamento dell’assegno disposto dal Tribunale, e dal punto di vista dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico.
La possibilità di invocare legittimamente lo stato d’incapacità economica è subordinata ad un doppio e concorrente limite di rilevanza: sotto un profilo oggettivo, non può ritenersi sufficiente la circostanza che l’obbligato versi in una situazione di difficoltà economica, dovendosi dimostrare la sussistenza di una vera e propria indigenza che non consenta di poter garantire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto; sotto un profilo soggettivo, è necessario il carattere involontario ed incolpevole dell’indisponibilità economica.
Trib. Frosinone, sentenza n. 61 del 22 gennaio 2024
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