In caso di revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento dei figli, divenuti economicamente autosufficienti, le somme già versate sono irripetibili.
Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione
o divorzio, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione o di revoca al momento
della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può
vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio.
Cassazione Civile, ord. n. 14691 del 27 maggio 2024,