Per ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata istanza), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, viene esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita. Così ha stabilito la
Cass. civile ordinanza n. 10974/2023.