Il giudice può stabilire la debenza e la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie è stata ritenuta strumentale la chiusura in epoca corrispondente alla separazione delle due società di cui il marito era effettivo titolare, senza che ne fossero stati documentati i bilanci e la consistenza patrimoniale.
Cass., Sez. VI, Ord. 1° marzo 2023, n. 6176
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