Quando la conflittualità fra i genitori, oltre ad essere insanabile, sia fonte di pregiudizio per i figli e se un genitore si dimostri manifestamente incapace o inidoneo alla loro educazione l’ordinamento ha previsto l’ipotesi dell’affidamento esclusivo ad uno dei genitori.
Nessuna Autorità Giudiziaria è legittimata ad imporre ad una persona, specie se minore, un rapporto affettivo, dovendo al più approntare tutti gli interventi specialistici per il fisiologico e progressivo recupero del rapporto.
Corte d’Appello Bari, sentenza 30 marzo 2023 n. 524