Il minore, ormai adolescente, ha diritto a rifiutare la relazione col genitore non affidatario verso cui prova sentimenti di forte avversione. E il giudice, nel preminente interesse del minore, può disporre la totale sospensione degli incontri padre-figlio.
Occorre valutare se conservare il diritto di visita sia o meno idoneo a superare l’avversione verso il genitore o se rischia all’opposto di radicalizzarla. In quest’ultimo caso, la visite possono essere sospese a tutela del figlio, anche se viene compromesso il diritto alla bigenitorialità.
Infine, non rileva l’origine del rifiuto: quindi anche se un genitore imputa all’altro di avere indotto il figlio a nutrire sentimenti negativi, quest’ultimo ha diritto a vedere rispettata la condizione psicologica in cui di fatto versa.
Cass. civile sentenza n. 21969 del 5 agosto 2024
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