Va rigettata la domanda del genitore volta ad ottenere che il Tribunale inibisca i contatti tra i figli comuni e il nuovo partner dell’altro genitore là dove la relazione tra esso genitore e nuovo compagno si sia consolidata e per il tempo trascorso debba ritenersi che i minori abbiano ormai presumibilmente metabolizzato la presenza – nel caso di specie – del nuovo compagno nella vita della madre.
Nel caso di collocamento dei figli presso uno dei genitori, il genitore non collocatario può comunque essere titolare di un assegno di mantenimento – cd. assegno perequativo – a titolo di contributo per far fronte alle spese di mantenimento dei minori nei tempi in cui gli stessi sono con lui. Ciò è possibile alle seguenti condizioni: a) che sussista una evidente disparità reddituale tra le parti; b) che i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non collocatario siano particolarmente ampi.
Così Tribunale di Milano, 18 Gennaio 2017Est. Laura Stella.
da www.ilcaso.it