Il mantenimento dei rapporti familiari non deve essere imposto al minore che si oppone di frequentare l’altro genitore, al fine di tutelare l’interesse del primo rispetto ad ogni altro diritto. Così il Tribunale di Torino (sez. VII civ. – decreto 4 aprile 2016): “al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore deve, specularmente, riconoscersi anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli affinché il principio di bigenitorialità trovi concreta ed effettiva attuazione nell’interesse ultimo del figlio stesso ad una crescita serena ed equilibrata, ed affinché il genitore sia posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete e di adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole”. L’individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione di tale diritto deve avvenire avendo come criterio di riferimento “l’interesse superiore del minore”. Ne consegue che i provvedimenti impositivi di rapporti, visite ed incontri non costituiscono la strada migliore per garantire e tutelare “l’interesse superiore del minore” ad una proficua bigenitorialità ed ad una crescita serena ed equilibrata. Il criterio da adottare, al fine di tutelare i minori nell’ipotesi di crisi familiare, è quello contenuto nell’art. 337 ter comma 2 c.c. “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”. Il Giudice deve quindi adottare i provvedimenti tenendo conto dell’interesse del figlio al fine di mantenere un rapporto equilibrato e sereno con entrambi i genitori.