L’art. 316 comma 2 c.c. prevede che in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice (Tribunale ordinario) indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Tra le suddette questioni rientra anche quella del cognome, che – oltre ad essere una questione di particolare importanza – è un diritto soggettivo del minore e non dei genitori e quindi il singolo genitore non può esercitarlo in via esclusiva e diretta, senza il consenso dell’altro coniuge e, in mancanza, senza l’intervento del giudice ordinario competente in materia.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, sentenza 14 ottobre 2024 n. 2676
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