L’assegno divorzile deve essere concesso in funzione compensativa – perequativa quando osussista uno squilibrio tra le parti dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per avere anteposto ad esse l’impegno familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell’altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative; è onere di chi chiede l’assegno divorzile rigorosamente provare la condivisione della scelta tra i coniugi.
Non è possibile dedurre il volontario sacrificio delle aspettative professionali ed economiche della moglie dal fatto che il marito sia stato più volte impegnato in attività professionale anche all’estero, ritenendo comunque provato un comune accordo tra i coniugi, diversamente si dovrebbe riconoscere sempre l’assegno al coniuge che abbia svolto attività casalinga e di accudimento dei figli e l’altro svolga attività professionale.
Corte App. Bologna sent. 24 gennaio 2024
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