Lui disoccupato, e con una figlia nata dalla nuova relazione, seppure senza convivenza. Lei casalinga ma che svolge lavoretti saltuari.
Non c’è spazio per l’assegno di divorzio perché la donna dimostra di avere capacità lavorativa, mentre in giudizio non è stata fornita la prova che lo stato di disoccupazione del marito sia fittizio. Il Giudice inoltre non è tenuto a disporre le indagini sui redditi dell’uomo tramite la guardia di finanza se ritiene che sia raggiunta in altro modo la prova che non sussistono i presupposti per l’assegno in favore dell’ex moglie.
È quanto afferma la Cassazione con la sentenza 11870/15.
Secondo i Giudici non rileva, a fronte del peggioramento delle condizioni economiche dell’ex marito, il fatto che oggi l’ex moglie non abbia i mezzi per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, poiché quest’ultima ha ammesso di avere capacità produttiva, tanto che fa lavoretti saltuari e non ha fornito la prova dell’impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi citati. L’accertamento del giudice del merito, a parere della Cassazione, deve avvenire sui redditi e le sostanze del richiedente e dell’onerato e l’accertamento della polizia tributaria non può assumere una valenza esplorativa.