Costituendo le spese sostenute dai coniugi per i bisogni della famiglia una obbligazione spontanea con l’intento della reciproca assistenza ed essendo le medesime come tali irripetibili, dal momento che durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato durante il matrimonio.
Pertanto, non possono essere infatti rimesse in discussione le spese (comprese quelle di ristrutturazione della casa dell’altro) di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e quindi riconducibili alla solidarietà familiare che è uno dei doveri coniugali
Trib. Santa Maria Capua a Vetere sentenza 23/9/2024
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