Il Tribunale di Milano (sent. 5 giugno 2017) ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata dall’ex moglie parte convenuta nei confronti dell’ex marito parte attrice, revocando inoltre, a far data dalla pubblicazione della sentenza, l’assegno di mantenimento previsto in favore della donna.
Rileva il Tribunale milanese che, secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, non può più considerarsi attuale e in linea con i tempi l’orientamento che identificava il «tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso» quale parametro di riferimento al quale rapportare l’adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente l’assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 (Cass. S.U. nn. 11490/1990 e 11492/1990). Secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, l’utilizzo di tale parametro non solo collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio in quanto ripristina il rapporto economico-patrimoniale tra coniugi estinto dalla sentenza di divorzio ma contrasta anche con il nuovo contesto sociale e storico «dove con determinazione e forza (…) viene rivendicato dalle donne stesse il ruolo delle donne in tutti gli ambiti lavorativi, sociali e familiari con la richiesta di pari diritti e corrispondenti aspettative». Infatti, stante l’univoca funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, secondo la Suprema Corte, non deve più essere tutelato l’interesse dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale, in un’ottica di riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi per tanto tempo ritenute sbilanciate a sfavore della donna, ma bensì l’interesse al raggiungimento dell’indipendenza economica, prestando attenzione alle condizioni del creditore e non a quelle dell’obbligato.
Deve, pertanto, considerarsi nuovo parametro al quale rapportare, nella prima fase dell’an debeatur, l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e la possibilità o meno per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli, l’indipendenza economica. Soltanto nella successiva fase del quantum debeatur sarà legittimo procedere ad un giudizio comparativo tra le rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo specifici criteri dettati dall’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
Condividendo i principi enunciati dalla Cassazione, quindi, il Tribunale di Milano ritiene che da quanto emerso in udienza, dalla documentazione versata in atti e dalle testimonianze escusse in fase istruttoria, risulta che parte convenuta goda di mezzi idonei a garantirle l’autosufficienza economica o sia comunque nelle condizioni di poterseli procurare e, di conseguenza, rigetta la domanda di assegno divorzile a carico di parte attrice.
fonte: ilfamiliarista.it