La costituzione del fondo patrimoniale rientra tra le “convenzioni matrimoniali”. Di conseguenza, la norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia «parentale» bensì alla famiglia «nucleare»: in essa sono compresi i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati e i minori in affidamento temporaneo.
Cass. civile sentenza n. 27792 del 28 ottobre 2024
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