Non perde il diritto all’assegnazione della casa familiare la moglie, affidataria di un figlio minore e di uno maggiorenne non economicamente indipendente, la quale abbia instaurato presso l’abitazione una nuova convivenza.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15753 del 24 giugno 2013.
Il codice civile sancisce all’art. 155 quater la cessazione dell’assegnazione della casa coniugale ove si accerti la convivenza more uxorio o la contrazione di nuovo matrimonio. La Suprema Corte tuttavia afferma, nel caso di specie, che occorre pur sempre tutelare primariamente l’interesse supremo dei figli minori “ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente”. Conclude quindi affermando che “la Corte di merito valuta concretamente tale interesse, collegato allo sviluppo psicofisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale, e dispone l’assegnazione di essa alla madre, nonostante la nuova convivenza”.