non è sufficiente a legittimare la pretesa di un assegno divorzile il solo mancato svolgimento di un’attività lavorativa non essendo possibile “presumere, puramente e semplicemente che il non aver uno dei due coniugi svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una scelta comune dei coniugi e neppure che il non aver svolto attività lavorativa abbia di per sé sicuramente giovato al successo professionale dell’altro coniuge
Cass. civile n. 11627 del 30 aprile 2024