Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all’art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen (abitazione o un altro luogo di privata dimora) tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via.
Cass. penale sentenza n. 3446 del 29 gennaio 2024