La scelta legislativa di non consentire la sostituzione del cognome dell’adottato maggiore d’età con quello dell’adottante non determina una lesione del diritto all’identità personale dell’adottato, né comporta una irragionevole disparità di trattamento rispetto all’adozione piena del minore d’età.
Di conseguenza, è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dell’articolo 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età», con il consenso dell’adottante e dell’adottato e al ricorrere di articolate condizioni indicate dal Tribunale rimettente.
Corte Cost. sent. n. 53 del 18/4/2025
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