Nel caso in cui sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre, a causa delle reiterate violenze nei confronti della madre, la rivalutazione futura dei presupposti per il ripristino della responsabilità genitoriale e/o della frequentazione padre-figli è possibile solo allorquando il genitore avrà attivato, con esito positivo, i percorsi di cura per il superamento delle proprie problematiche (in particolare, il controllo degli impulsi violenti). Tale conclusione è imposta dall’art. 31 della Convenzione di Istanbul, laddove prevede l’adozione delle misure necessarie a garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini ed avendo la Corte EDU affermato che non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio, ma che ogni scelta deve essere parametrata al preminente interesse del minore e alla valutazione della capacità genitoriale del genitore che rivendica il suddetto diritto.
Trib. Roma, sentenza 23 febbraio 2024 n. 3640
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