Con la sentenza 10 gennaio 2017 n. 1955, la CEDU ha sancito che non esiste un diritto a divorziare secondo la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.
Il caso si basa sulla presunta violazione dei diritti garantiti dagli 8 e 12 CEDU ossia sul rifiuto del tribunale polacco di concedere al ricorrente il divorzio e sulla conseguente impossibilità per lo stesso di contrarre matrimonio con la nuova compagna. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 8, i confini tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato non si prestano ad una definizione precisa. In entrambi i casi, comunque, occorre tener conto del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra gli interessi in gioco e, ad ogni modo, allo Stato compete un certo margine di apprezzamento nel determinare le misure da adottare per garantire il rispetto della Convenzione. In particolare, sebbene l’art. 8 tuteli le famiglie e le relazioni di fatto, ciò non comporta necessariamente il riconoscimento giuridico di tali situazioni. Per quanto riguarda l’art. 12 la Corte ribadisce che la norma protegge il diritto fondamentale di un uomo e una donna di sposarsi e di fondare una famiglia. Tuttavia, gli artt. 8 e 12 non possono essere interpretati nel senso che essi conferiscono ai singoli un diritto di divorziare, anche se la Corte non esclude che la durata irragionevole del procedimento di divorzio – circostanza assente nel caso di specie – possa porsi in contrasto con l’art. 12. Essa ritiene, pertanto, che non vi è stata alcuna violazione del diritto del ricorrente di sposarsi e che gli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 non impongono alle autorità polacche il dovere di accogliere la domanda di divorzio del ricorrente.