A prescindere dalla disparità economica, l’assegno di separazione spetta al coniuge solo se dimostra di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, senza trovarla.
Infatti in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice.
Cass. civile ord. 3354 del 10/2/2025