nel regime di comunione legale dei beni, il debito contratto da uno dei coniuge, seppure allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale , di talché non v’è vincolo di solidarietà.
Quindi il creditore che, ai sensi dell’art. 189 c.c., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante (nel caso di specie, un contratto di mutuo) aggredendo i suoi beni personali, deve dimostrare non solo la qualità di coniuge dello stipulante, ma anche che l’insufficienza dei beni della comunione per l’estinzione dell’obbligazione e il mancato adempimento della obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico, da parte dell’unico debitore principale, ovvero il coniuge stipulante.
Cass., Sez. II, Est. Grasso, ord. 11.12.24 n.31856
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