Non commette reato di sottrazione di minore il genitore che non coinvolge l’altro nelle scelte relative al figlio, poiché sono condotte estranee all’articolo 574 Cp. Non è reato neppure se la madre decide di non ristabilire il collocamento presso il padre malato di ictus,poiché prevale l’interesse del minore. È quanto emerge dalla sentenza 25257/15, pubblicata il 16 giugno dalla sesta sezione penale della Cassazione.