Non è perseguibile per falsa testimonianza la donna che deponendo a carico del suo ex convivente, afferma il falso, negando i maltrattamenti riferiti nella denuncia.
In questo caso opera la scriminante dello stato di necessità determinato dall’altrui minaccia, configurabile anche nel caso in cui il pericolo attuale di un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo imminente, ma quella di pericolo perdurante, in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo.
Cass. Pen., Sez. VI, sent. 25 luglio 2024 n. 30592
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