In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare lo stato di bisogno dei minori si presume: tale presunzione può essere superata attraverso la dimostrazione, necessariamente incombente sulla difesa stante l’inversione dell’onere della prova, che lo stato di bisogno non sussista, evenienza questa che ben può configurarsi per effetto della condotta dell’altro genitore, ove questo provveda in via esclusiva a garantire il benessere e l’agiatezza della prole. Quindi, se è stato dimostrato che, malgrado l’inadempimento dell’imputato all’obbligo di contribuzione a suo carico nei confronti dei figli minori, costoro non versano in stato di bisogno stante il mantenimento loro fornito dall’altro genitore tale da comprendere e superare l’approvvigionamento dei mezzi di sussistenza secondo l’accezione sopra delineata, non può reputarsi sussistente il reato ex articolo 570 secondo comma numero 2 Cp. Tutto ciò a differenza della fattispecie delittuosa di cui all’articolo 570 bis Cp, in cui la condotta penalmente rilevante è integrata dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento, obbligo questo gravante sul genitore per effetto della determinazione giudiziale sull’«an» e sul «quantum debeatur» all’esito di un procedimento volto a mutare lo status familiare fondato sul coniugio, ovvero relativo alla regolamentazione degli obblighi nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex articolo 337 bis Cc, indipendentemente dalla concorrente contribuzione dell’altro ai bisogni della prole, non essendo in tal caso lo stato di bisogno previsto quale elemento costitutivo del reato.
Cass. penale sentenza 21026 del 30-05-2022