Va esclusa la sottrazione internazionale di minori che stati portati in Italia dalla madre in un’abitazione acquistata in costanza di matrimonio, dove essi avevano trascorso la maggior parte della loro esistenza.
Infatti con riguardo alla residenza abituale del minore, essa è funzionale all’obiettivo perseguito dalla Convenzione dell’Aja di ripristino dello status quo relativamente al minore, e deve essere ancorato al luogo che denota una certa integrazione di esso minore in un ambiente sociale e familiare, dovendosi tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché́ delle sue relazioni familiari e sociali nel detto Stato.
Cass. civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2024, n. 26382