La circostanza che durante il matrimonio uno dei coniugi non abbia lavorato non è sufficiente a fare presumere l’esistenza di rinunce lavorative nell’interesse della famiglia.
L’impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all’assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l’altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio
Trib. Salerno sent. 10 gennaio 2024
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