La mera esistenza di una condizione di infermità non è di per sé sufficiente per giustificare l’attivazione dell’amministrazione di sostegno; è necessario accertare anche l’impossibilità della persona di provvedere ai propri interessi in modo autonomo o con il supporto di una rete di assistenza familiare ovvero professionale da essa individuata. In assenza di tale impossibilità e di un pregiudizio concreto per la gestione dei propri interessi, non sussistono i presupposti per l’applicazione della misura di protezione.
E’ escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido.
Cass. civile ord. 26/2/2025 n. 5088
www.altalex.com