Il Tribunale di Treviso, come in seguito la Corte d’Appello, respingono la domanda di un padre che chiede la revoca o riduzione dell’entità dell’assegno di mantenimento per la la figlia e dell’ex moglie, come disposto in sentenza di divorzio, rilevando che non essendovi prova che la beneficiaria abbia rifiutato concrete opportunità lavorative, l’obbligo contributivo non può essere legato al mero conseguimento da parte della figlia di una laurea triennale, avendo questa l’intenzione di proseguire gli studi in modo da poter ambire ad una posizione lavorativa conforme alle sue aspirazioni.
La Cassazione (Corte di Cassazione – Sezione Sesta Civile – Sottosezione 1, Sentenza 26 aprile 2017, n. 10207) respinge il ricorso del padre ribadendo il proprio recente orientamento (Cassazione Civile – Sezione I, Sentenza 22 giugno 2016 n. 12952), secondo cui per la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti è necessaria una valutazione che abbia riguardo dell’età, del livello di competenza professionale raggiunto, dell’impegno rivolto verso la ricerca di un impiego lavorativo e della complessiva condotta personale tenuta dai figli dal compimento dei diciotto anni.
Pertanto, la Cassazione ritiene che le precedenti sentenze dei giudici di merito abbiano richiamato e applicato in modo corretto la giurisprudenza in materia ed accerta l’inesistenza dei presupposti per la cessazione dell’obbligo di mantenimento a vantaggio della figlia, in quanto
(i) la ragazza non ha raggiunto l’indipendenza economica,
(ii) non vi è prova che abbia rifiutato concrete opportunità lavorative e
(iii) inoltre ha il pieno diritto di proseguire il propri studi, in quanto la scelta è finalizzata ad un utile inserimento nel mondo lavorativo compatibile con le proprie inclinazioni e, in ogni caso, compatibile con l’età e le sue attuali condizioni socio-economiche.
La Corte conclude statuendo che il giudice di merito, in controversie simili, è tenuto a valutare prudentemente caso per caso le circostanze sopra elencate in riferimento alla giustificazione del permanere dell’obbligo di mantenimento al raggiungimento della maggiore età dei figli.
Non dovendosi protrarre l’obbligo oltre i ragionevoli limiti di tempo e misura.
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