Solo la dimostrazione di trovarsi in una situazione di difficoltà economica tale da rendere impossibile l’adempimento dell’obbligazione di mantenere la prole può evitare la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare, non basta dichiarare di non essere nelle condizioni di versare le somme stabilite in sede civile in quanto eccessive
la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all’articolo 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.
Corte d’Appello Napoli, Sez. VI, Sentenza 2 febbraio 2022, n. 812