Un comportamento meramente omissivo del creditore non può di per sé integrare gli estremi della rinuncia tacita, ben potendo esso costituire semplice tolleranza del creditore, dovuta alle più varie e insindacabili ragioni, o anche solo costituire mera disattenzione.
La rinuncia della moglie a far valere per anni il diritto all’assegno di mantenimento non implica rinuncia tacita al diritto, che, salvo il decorso dell’ordinaria prescrizione quinquennale, può quindi essere azionato in qualsiasi momento.
Trib. Modena Sentenza n. 234 del 16.02.2021