Condominio: il comproprietario che anticipa il pagamento dei lavori per la finitura della facciata dell’edificio non ha diritto al rimborso delle spese se non dimostra la deliberazione dell’assemblea condominiale o lo stato di necessità dell’intervento.
Così ha decisola Cortedi cassazione con la sentenza 253/2013, rigettando il ricorso di un proprietario contro la decisione che non gli riconosceva il rimborso delle spese da lui sostenute. In mancanza di prova del conferimento dell’incarico da parte degli altri condomini di provvedere alle opere di finitura della facciata e alle pratiche amministrative per l’erogazione del servizio d’illuminazione, nessun indennizzo spetta a chi vi ha fatto fronte. Infatti, la legge consente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l’illuminazione di un immobile, o per l’adempimento di obblighi fiscali, come l’accatastamento.