Nel giudizio per violazione degli obblighi di assistenza familiare (ex art. 570, comma secondo, n. 2, del codice penale), il giudice dovrà verificare se la condotta del genitore abbia in concreto comportato in capo ai beneficiari la mancanza dei mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno.
A tal fine, l’inadempimento parziale agli obblighi fissati dal giudice con la sentenza di separazione con affidamento condiviso dei figli andrà confrontato con l’erogazione di altre somme asseritamente rilevanti (ad esempio quelle per spese scolastiche, vacanze o altro) nonché con la messa a disposizione della casa familiare in comunione fra i coniugi.
Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 18572/2019