Escluso il reato di omesso versamento dell’assegno di divorzio qualora tra le parti sia intervenuto un accordo transattivo risolutivo dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.
Tra le parti era stato sottoscritto un accordo successivo al quale le parti avevano dato esecuzione in piena autonomia: in pratica rispetto alla sentenza di divorzio,con due successive scritture private le parti regolavano in forma pattizia, rispettivamente, le condizioni per il mantenimento della ex coniuge e la loro definitiva risoluzione.
L’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha infatti natura negoziale e produce effetti senza necessita’ di essere sottoposto al giudice per l’omologazione.
Cass. penale sentenza n. 36392/2019