Non si possono strumentalizzare i bambini e i possibili danni psicofisici che potrebbero riportare a causa dell’allontanamento del padre, al fine di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo. I casi devono essere studiati e valutati singolarmente. L’art. 31 della legge 286/1998 infatti prevede, a tutela del minore, che il tribunale solo per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato.
Nel caso di specie a chiedere il permesso di soggiorno è un cittadino ucraino soggiornante irregolarmente in Italia, già condannato in passato per reati collegati al traffico di droga, con un figlio nato nel 2017, il quale sosteneva, ma senza provarlo, che il suo allontanamento creerebbe quindi un grave nocumento a suo figlio e a quello della compagna a causa del trauma da distacco, stante l’impossibilità di portare la famiglia nel paese di origine, zona di guerra.
Cassazione civile ordinanza n. 33362/2019