l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a
soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal
matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa
uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere
della vita coniugale; è vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere derogato, per
accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da
non escludere la comunione di vita interpersonale , ma ciò non
autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di
legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia
cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti;
più in generale devesi rilevare che lo istituto della separazione trova giustificazione in una
situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fattore tipicamente individuale, riferibile
alla personale sensibilità e formazione culturale dei coniugi, purchè però oggettivamente
apprezzabile e giuridicamente controllabile , talchè non si vede come possa “oggettivamente” apprezzarsi la condizione di intollerabilità della convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di
convenienze varie, atteso il contrasto con il dato di realtà reso evidente dalla persistente, collaudata,
e “tollerata” convivenza;
in pratica essi chiedono che il giudice li dichiari separati perché soggettivamente si ritengono tali,
ovvero non provano più reciprocamente sentimento né attrazione fisica, e desiderano proseguire una
convivenza meramente formale, ma a tale desiderio (pur legittimo sul piano personale ed attuabile
nella sfera privata), non corrisponde alcun “tipo” di strumento e/o istituto nello attuale ordinamento,
ergo il desiderio non può assurgere a diritto; non può quindi trovare accoglimento la pretesa di
attribuire, con il provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti
tipici della separazione coniugale (scioglimento della comunione dei beni, decorrenza del termine
per lo scioglimento del vincolo ecc..), ad un accordo privatistico che regolamenti la condizione di
“separati in casa” ; del resto, diversamente opinando, l’istituto della separazione consensuale, se del
tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o
accordi simulatori, per finalità anche illecite.
Così il Tribunale di Como, sent. 6/6/2017