Negato il mantenimento alla moglie che tradisce il marito a causa dell’anoressia di quest’ultimo, che l’avrebbe reso freddo nei suoi confronti e verso le figlie.
Non è provato che il matrimonio fosse in crisi, ma, al contrario, il fatto che la coppia abbia seguito un percorso terapeutico per risolvere i problemi e acquistato una casa nuova, porta a negare la crisi.
Secondo i Giudici «la violazione dell’obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determina, di regola, l’intollerabilità della convivenza e rappresenta pertanto circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, sempreché non si constati la preesistenza di una crisi coniugale conclamata già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale».
È quanto affermato con la sentenza 4750/15 della nona sezione civile del tribunale di Milano che ha pronunciato la separazione tra due coniugi e, discostandosi dai provvedimenti presidenziali, ha revocato l’assegno di mantenimento per la moglie adultera.
Non è stata accolta la domanda dell’uomo circa la restituzione di quanto già versato dall’inizio del procedimento in virtù del principio per il quale «l’irripetibilità del contributo di mantenimento versato da un coniuge all’altro allorché il Tribunale neghi il diritto del coniuge al mantenimento ovvero riduca la misura dell’assegno, si giustifica in ragione della natura solidaristica ed assistenziale dell’assegno, ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario».