Non è ammessa la procreazione medicalmente assistita per coppie dello stesso per espressa previsione normativa. Il comma 2 dell’art. 12 della legge 40/2004 infatti sanziona “Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euroInammissibile la questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli della Costituzione come l’art. 31 che protegge la maternità, l’art. 32 che tutela il diritto alla salute, l’art 117 comma 1 e l’art. 11 (in quanto riconoscono l’applicazione anche in Italia del diritto internazionale che vieta ogni forma di discriminazione), l’art 2. che riconosce le coppie di fatto e dello stesso sesso come formazioni familiari meritevoli di tutela e infine con l’art. 3, che tutela il diritto di uguaglianza “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Secondo la Consulta “la libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti. Essa dev’essere, infatti, bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti: e ciò particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico.”
Corte Cost. sentenza n. 221/2019