Niente risarcimento del danno esistenziale al ragazzo che, dopo le lesioni subite a seguito di un incidente stradale, non è più in grado di praticare sport a livello agonistico o/e dilettantistico.
Con la sentenza n. 25730, la Cassazione respinge il ricorso di un ragazzo che aveva riportato alcune lesioni alla gamba in seguito a un incidente stradale, reputando che la somma complessivamente liquidata dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale soddisfacesse tutti i pregiudizi subiti dal ragazzo. La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha affermato che la Corte d’appello aveva applicato correttamente il principio espresso dalle Sezioni unite (sentenza n. 26972/2008) considerando nella liquidazione del danno, «tutte le ripercussioni negative del fatto illecito a carico del danneggiato, nell’ottica dell’integrale risarcimento del danno alla persona, senza tuttavia giungere a duplicazioni risarcitorie». In quest’ottica, «ha, dapprima, escluso che potesse trovare ristoro, come voce autonoma di danno, il pregiudizio esistenziale correlato all’impossibilità per il giovane d’intraprendere attività sportive agonistiche, sia pure a livello dilettantistico» e poi ha riconosciuto al giovane, personalizzando il ristoro, una percentuale di invalidità per la compromissione della gamba destra.