Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore del coniuge che risulti assegnatario di una casa popolare e dunque privo sostanzialmente di costi di alloggio e che sia in grado di mantenersi in quanto titolare di pensione di invalidità che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 152/20, con DL 104/20, è stata maggiorata a circa € 650,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2020.
Tribunale di Firenze, sentenza 2104, sezione Prima civile del 02-10-2020