Negato l’assegno divorzile all’ex moglie divorziata che ha un conto corrente co intestato con il convivente.
Secondo il Tribunale di Alessandria (sentenza 17.8.2017) l’assegno divorzile è istituto a carattere prettamente assistenziale con lo scopo e la funzione di consentire al coniuge richiedente di poter mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Deve, pertanto, essere concesso soltanto qualora egli non abbia la possibilità, per ragioni oggettive, di provvedere a mantenersi con mezzi propri.
L’instaurazione di una stabile convivenza more uxorio con altro uomo con il quale l’ex ha anche cointestato un conto corrente.hanno determinato il crearsi di un tenore di vita sganciato dal precedente che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è presupposto per la cessazione dell’obbligo di versamento dell’assegno divorzile a carico del coniuge onerato, obbligo che non rivive neppure una volta cessata la relazione di convivenza.
Tale conclusione non muta neanche in considerazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale stabilito da Cass. 11504/2017 che abbandona il criterio del tenore di vita goduto in corso di matrimonio per fare esclusivo riferimento al criterio di autosufficienza economica del coniuge richiedente.
La relazione di convivenza e la cointestazione del conto corrente sono elementi che inducono a ritenere che la moglie possa contare anche sui redditi messi a disposizione dal proprio compagno del quale ricambia l’ospitalità, per sua stessa ammissione, svolgendo piccoli lavori il che dimostra, oltretutto, la persistenza della sua capacità lavorativa.
fonte: ilfamiliarista.it