Non sussiste il diritto del coniuge di percepire un assegno divorzile a carico dell’altro, ove il richiedente sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento, circostanza da valutare sulla base della documentazione prodotta in giudizio nonché del tenore di vita della parte, anche ove difforme dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.
Il Tribunale di Roma, dopo avere ricostruito induttivamente il reddito dei coniugi e ritenuto non determinante la condizione di formale disoccupazione della moglie, ha rigettato la domanda di Caia di percepire un contributo a carico del marito ritenendo che la stessa fosse in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento.
Tribunale Roma, sez. I, sent. 10 novembre 2020 n. 15674