La corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione soltanto all’interno del giudizio di divorzio in quanto l’accordo sulla corresponsione una tantum richiede sempre una verifica di natura giudiziale; non è possibile, pertanto, una previsione di tal fatta all’interno di un procedimento di separazione in quanto non si può limitare o escludere il diritto del coniuge economicamente più debole e non può pertanto programmarsi una preventiva pattuizione pena l’illiceità della causa perché stipulata in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c.
Corte Cass. ordinanza n. 4764 del 28.2.2018