L’amministrazione di sostegno è un istituto residuale che si giustifica soltanto di fronte a bisogni che nel caso concreto non possano essere soddisfatti in altro modo, ad esempio mediante strumenti tradizionali quale il mandato, con relativa procura generale conferita a persona di fiducia dell’interessato. Va dunque salvaguardata, fin quando possibile, la piena capacità della persona che possa contare su affetti familiari sicuri e sulla solidarietà delle persone gravitanti nella sua cerchia.
Corte di Appello di Milano, decreto 12 giugno 2023