Deve essere rigettato il ricorso per nomina di amministratore di sostegno presentato dal medico ospedaliero a favore di soggetto che, dovendo essere sottoposto ad intervento non rinviabile, si trovi in stato confusionale e non sia in grado di assumere decisioni mediche corrette riguardo alla propria salute; in situazioni di emergenza ed urgenza come quella di specie, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 7, l. n. 219/2017, compete al medico provvedere ad assicurare le cure necessarie, prescindendo dal consenso informato.
Tribunale di Modena 12 aprile 2018