motivazioni di natura meramente economica non possano dar luogo a procedure di adottabilità e non debbano impedire una ripresa delle relazioni tra la madre, i fratelli e la bambina, tanto più che non sono emersi elementi di concreto pregiudizio per la cura quotidiana degli altri figli non allontanati dal nucleo familiare.
I fratelli della minore allontanata risultano essere bambini curati nella persona e non presentare problemi di comportamento tali da segnalare difficoltà relazionali con la genitrice sospesa nella responsabilità genitoriale unicamente per l’ultimogenita.
Stante il collocamento presso la madre degli altri figli nei termini descritti, la donna ha capacità come genitore, e l’aiuto dei servizi socio sanitari dovrà essere inteso come una risorsa e non come uno stigma.
Corte App. Venezia 16 aprile 2021