il divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6, della ‘ L. n. 40 del 2004, poiché volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva, impedisce il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino.
Cass. civile, ordinanza 21 settembre 2023, n. 26967.